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Novembre 2010: QPC e interpretazione della legge

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logo A la UneIl Consiglio costituzionale ha appena pronunciato due decisioni relative alla possibilità per una parte in giudizio di contestare, attraverso una questione prioritaria di costituzionalità, la costituzionalità della legge cosi come interpretata dal giudice amministrativo o dal giudice ordinario. Queste due decisioni sono state rese su rinvio della Corte di Cassazione (n°2010-39 QPC del 6 ottobre 2010, relativa all'articolo 365 del codice civile) e del Consiglio di Stato (n°2010-52 QPC del 14 ottobre 2010, relativa ad una legge del 1941).

Ricordiamo che l'articolo 61-1 della Costituzione permette, all'occasione di un'istanza, di contestare la conformità di una “disposizione legislativa”ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce. Gli articoli 23-2 e 23-5 dell'ordinanza del 7 novembre 1958 precisano le condizioni , nelle quali una QPC deve essere trasmessa dalla giurisdizione adita al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione e rinviata al Consiglio costituzionale. Tra queste condizioni, una specifica che la disposizione contestata deve essere “applicabile al litigio o alla procedura”.

Da un lato , queste scelte del Parlamento impongono che una parte in giudizio possa contestare la disposizione legislativa “applicabile”al suo litigio.
Orbene, questa disposizione non trova la sua piena ragion d'essere che tenuto conto della giurisprudenza, sviluppata a suo riguardo dal Consiglio di Stato o dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, ponendo una QPC, ogni parte in giudizio ha il diritto di contestare la costituzionalità dell'effettiva portata che un'interpretazione giurisprudenziale costante conferisce a questa disposizione. Si tratta di ció che il Consiglio costituzionale ha appena sancito,nelle sue decisioni del 6 e 14 ottobre.

Qualsiasi altra soluzione avrebbe arrecato pregiudizio al ruolo delle corti supreme dell'ordine giudiziario o amministrativo e avrebbe svuotato di senso la riforma della QPC. Se il Consiglio costituzionale non avesse considerato che poteva esaminare una disposizione legislativa solamente alla luce dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato o dalla Corte di Cassazione, avrebbe disconosciuto il ruolo regolatore di questi ultimi. Appartiene, infatti, a queste due corti d'interpretare la legge per assicurarne un'applicazione uniforme nel Paese. Per questo, la parte in giudizio puó , allora, contestare la conformità della disposizione legislativa cosí interpretata, ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce . Il contrario conferirebbe un'impunità costituzionale all'interpretazione della legge, privando la riforma della QPC di una parte della sua portata.

La decisione 2010-52 QPC del 14 ottobre 2010 sottolinea che questa soluzione s'imponeva. Era in causa una legge del 1941, di approvazione di una convenzione che metteva a carico della società un versamento allo Stato del 25% del suo beneficio. Con una decisione diventata definitiva, il Consiglio di Stato aveva giudicato che questo prelievo non fosse di natura contrattuale, ma avesse un carattere fiscale. La QPC verteva sulla conformità alla Costituzione di questa legge del 1941. Se il Consiglio costituzionale non avesse preso in conto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto determinare, innanzitutto, se il prelievo fosse stato contrattuale o fiscale e poi giudicarne la conformità alla Costituzione. Ha considerato che la legge dovesse essere giudicata cosí come interpretata dal Consiglio di Stato, ossia con un carattere fiscale. L'ha , allora, censurata per rottura dell'uguaglianza davanti alle spese dello Stato.