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Luglio-Agosto 2010: Gli effetti nel tempo delle decisioni QPC del Consiglio costituzionale

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DNelle sue prime decisioni , pronunciate nel quadro dell'articolo 61-1 della Costituzione, il Consiglio costituzionale è stato condotto, in caso d'incostituzionalità, a precisare le conseguenze nel tempo dell'effetto abrogativo delle sue decisioni. Ha fatto uso delle disposizioni dell'articolo 62 della Costituzione, che stabilisce nel suo secondo comma:

“Una disposizione, dichiarata incostituzionale sul fondamento dell'articolo 61-1, è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale o di una data ulteriore, fissata da questa decisione. Il Consiglio costituzionale determina le condizioni e limiti nei quali gli effetti che la disposizione ha prodotto sono suscettibili di essere rimessi in causa”.

- A cominciare dalla sua decisione n°2009-595 DC del 3 dicembre 2009, pronunciata in merito alla legge organica sull'applicazione dell'articolo 61-1 della Costituzione, il Consiglio costituzionale si è mostrato attento a preservare “ l'effetto utile della questione prioritaria di costituzionalità per la parte in giudizio che l'ha posta” (cons.17). Ha, cosi, giudicato che, in principio, in caso di dichiarazione d'incostituzionalità, questa doveva beneficiare alle procedure in corso.

- Nella decisione n°2010-1 QPC del 28 maggio 2010, il Consiglio ha fissato al primo gennaio 2011 la data della presa d'effetto della dichiarazione d'incostituzionalità. Per preservare l'effetto utile della sua decisione, il Consiglio ha precisato “che appartiene , da una parte, alle giurisdizioni di rinviare a nuova udienza, fino a questa data, nelle istanze il cui esito dipende dall'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali e, d'altra parte, al legislatore di prevedere un'applicazione delle nuove disposizioni a queste istanze in corso alla data della (sua)decisione”.

- Nella decisione n°2010-2 QPC dell' 11 giugno 2010, ha censurato il 2 del II dell'articolo 2 della legge n°2005-102 dell'11 febbraio 2005 per l'uguaglianza dei diritti e delle opportunità, per la partecipazione e la cittadinanza delle persone disabili. Il Consiglio non ha precisato una data particolare, di presa d'effetto di quest'abrogazione. Di conseguenza, questa, in applicazione del secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, prende effetto a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio al Giornale ufficiale.

- Nella sua decisione n°2010-6/7 QPC dell'11 giugno 2010, ha dichiarato contrario alla Costituzione l'articolo L. 7 del codice elettorale. Quest'abrogazione ha, ugualmente, preso effetto il giorno della pubblicazione della decisione. Certamente, le cause giudicate definitivamente non sono rimesse in discussione per l'effetto di quest'abrogazione. In compenso, il Consiglio ha precisato che quest'abrogazione “ è applicabile a tutte le infrazioni non giudicate definitivamente al giorno della pubblicazione della presente decisione”. Il Consiglio ha anche aggiunto, per evitare ogni ambiguità e fornire il “modo d'impiego” della sua decisione: “ A partire da questa data, per esercitare la competenza che riconosce loro il codice disciplinare e penale della marina mercantile, i tribunali marittimi commerciali terranno seduta nella composizione delle giurisdizioni penali di diritto comune” (cioè il tribunale di polizia o il tribunale correzionale). Ne andrà, cosí, all'occorrenza, per i coniugi C.e gli altri che avevano introdotto una QPC.

Da queste prime decisioni del Consiglio, si possono trarre tre idee:

- La prima è che, in caso d'icostituzionalità, la decisione resa dal Consiglio deve logicamente beneficiare al richiedente la QPC e a tutti coloro che avevano ugualmente un contenzioso in corso. Questo è il senso delle decisioni n°2010- 1 QPC, 2010-6/7 QPC e 2010-10 QPC. Per esempio, in quest'ultimo affare, il Consiglio ha fatto attenzione a rimembrare il carattere retroattivo della sua decisione a beneficio dei coniugi C: la disparizione della composizione incostituzionale dei tribunali marittimi commerciali (TMC) “ è applicabile a tutte le infrazioni non giudicate definitivamente alla data della pubblicazione della decisione”. In tal maniera, a questa data, le persone non ancora giudicate da un TMC e le persone la cui condanna da parte di un TMC non ha acquisito un carattere definitivo, sia perchè sono ancora nei termini per formare un rinvio in cassazione, sia perchè quest'ultimo non è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, si sono viste riconoscere, dal Consiglio costituzionale, il diritto di essere, a seconda dei casi, giudicate o rigiudicate dal tribunale marittimo commerciale, tenente seduta secondo la composizione delle giurisdizioni penali di diritto comune. In seguito alla decisione n°2010-6/7 QPC, relativa all'articolo L.7 del codice elettorale, la Corte di Cassazione non si è sbagliata e, citando l'art. 62 della Costituzione, trae immediatamente le conseguenze della decisione del Consiglio costituzionale. (Cass.crim. 16 giugnio 2010, n°3920, M.Gaston Flosse ).

- La seconda è che, in caso d'incostituzionalità, il Consiglio costituzionale non si puó sostituire al Parlamento, circa le diverse opzioni suscettibili di essere predisposte per rimediarvi. Esistono casi in cui la decisione di non-conformità è auto-sufficiente. In seguito alla decisione 2010-6/7 QPC, sparisce l'articolo L. 7 del codice elettorale e la pena automatica istitutiva del divieto d'iscrizione sulle liste elettorali. Rimane, tuttavia, l'articolo 131 del codice penale, che permette già al giudice di pronunciare questa sanzione. Di conseguenza, il Parlamento non deve riprendere le redini.
Una situazione diversa si è creata in seguito alla decisione n°2010-1 QPC. Spetta, infatti, al Parlamento di effettuare alcune scelte, successivamente alla decisione del Consiglio sulla “decristallizzazione” delle pensioni, specialmente sul livello di questa “decristallizzazione” e sull'applicazione temporale. Il Consiglio costituzionale ha, dunque, riportato nel tempo gli effetti dell'incostituzionalità, pronunciata per dare al Parlamento il tempo di votare una nuova legge .

- La terza è il vantaggio del controllo di costituzionalità, rispetto al controllo di convenzionalità, in merito alla sicurezza giuridica. Da una parte, la QPC ha, in caso di non-conformità alla Costituzione, un effetto erga omnes. La norma sparisce, a beneficio di tutti. Non sussiste distinzione tra il trattamento della procedura nella quale la QPC è stata posta e le altre procedure. Da una parte, grazie all'articolo 62 della Costituzione, il Consiglio è investito, non appena constata quest'incostituzionalità, del potere di determinare le regole transitorie, nell'attesa dell'adozione di un'eventuale riforma destinata a rimediare all'incostituzionalità. Per esempio, non si è accontentato di abrogare la composizione dei TMC, ma ha indicato che costoro terranno seduta, nell'attesa di un'eventuale legge, nella composizione delle giurisdizioni penali di diritto comune. Non c'è, cosí, alcun vuoto giuridico.