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Giugno 2009: il Consiglio costituzionale e l’Europa

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D Dal 4 al 7 giugno 2009, circa 375 milioni di elettori europei sono chiamati a votare per eleggere i 736 deputati del nuovo Parlamento europeo. Gli elettori francesi e i cittadini di qualsiasi altro Stato membro, residenti sul nostro territorio, sono chiamati ad eleggere 72 deputati europei. Lo scrutinio si svolgerà domenica 7 giugno, salvo a Saint-Pierre-et-Miquelon, in Guadalupa, in Martinica, in Guyana, a Saint-Martin, a Saint-Barthélemy e in Polinesia francese, dove l'elezione avrà luogo a partire da sabato 6 giugno 2009, a causa del fuso orario.

Se il Consiglio costituzionale è giudice dell'elezione dei membri del Parlamento francese, non interviene, invece, nè nel processo d'organizzazione delle elezioni europee, nè nel contenzioso di queste elezioni. Le eventuali contestazioni dei risultati dello scrutinio devono essere indirizzati al Consiglio di Stato, che è il solo competente a giudicarne.

La costruzione europea occupa, tuttavia, un posto importante nell'attività del Consiglio costituzionale. L'articolo 54 della Costituzione prevede, in effetti, che possa essere adito al fine di esaminare se un accordo internazionale firmato dalla Francia comporti una clausola contraria alla Costituzione. Se il Consiglio ritiene che si rientri in tale caso, l'autorizzazione di ratificare o approvare l'impegno internazionale non puó intervenire che dopo la revisione della Costituzione.

A questo titolo, il Consiglio costituzionale, se, da un lato, è stato creato dopo la ratificazione e l'entrata in vigore del trattato di Roma il 25 marzo 1957 , istitutivo della Comunità europea e non ha, dunque, potuto esaminare questo trattato fondatore, è stato, invece, adito in merito alla quasi totalità dei trattati che hanno contrassegnato le grandi tappe della costruzione europea.

É cosi che, il 30 dicembre 1976, il Consiglio ha giudicato che l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto non fosse contraria alla Costituzione (decisione n°76-71 DC). Ha, infatti, stimato che questo modo d'elezione dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri della Comunità europea non infrangesse il rispetto della sovranità nazionale.


In seguito, il Consiglio si è pronunciato sulla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen (decisione n°91-294 DC del 25 luglio 1991). Ha reso due decisioni sul trattato di Maastricht sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 (decisione n°92-308 DC del 9 aprile 1992, “Maastricht 1” e la decisione n°92-312 DC del 2 settembre 1992, “Maastrict II”). Ha avuto modo di pronunciarsi sul trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (decisione n°97-394 DC del 31 dicembre 1997), sul Trattato fondatore di una costituzione per l'Europa del 19 ottobre 2004 (n°20047-505 DC del 19 novembre 2004) e sul trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (decisione n°2007-560 DC del 20 dicembre 2007).


Successivamente alla decisione “ Maastricht I”, la revisione costituzionale del 25 giugno 1992 ha inserito un articolo 88-1 nella Costituzione, che dispone che “la trasposizione in diritto interno di una direttiva comunitaria risulta da un'esigenza costituzionale” (decisione n°2004-496 DC, del 10 giuno 2004). Questa giurisprudenza conduce il Consiglio a dichiararsi incompetente per conoscere della conformità alla Costituzione delle disposizioni legislative “ che si limitano a trarre le conseguenze necessarie delle disposizioni incondizionali e precise” di una direttiva comunitaria.


Appartiene, invece, al Consiglio costituzionale, a cui è stata deferita una legge avente per oggetto la trasposizione in diritto interno di una direttiva comunitaria, di vegliare al rispetto di quest'esigenza costituzionale. Nella misura in cui la Costituzione lo obbliga a statuire nel termine di un mese, con il divieto d' indirizzare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunità europea, il Consiglio deve dichiarare contraria all'articolo 88-1 “ solamente una disposizione legislativa manifestamente incompatibile con la direttiva che ha per oggetto di trasporre”. Il Consiglio ha, peraltro, riservato l'ipotesi in cui le disposizioni comunitarie in causa sarrebbero contrarie ad una regola o ad un principio “ inerente all'identità costituzionale della Francia”) ( decisione n°2006-540 DC del 27 luglio 2006).