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Dicembre 2010 : Questione prioritaria di costituzionalità e Parlamento

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logo A la UneLa procedura della questione prioritaria di costituzionalità (QPC), entrata in vigore il primo marzo 2010, ha esteso la missione del Consiglio costituzionale di controllo della conformità della legge alla Costituzione ad una serie di casi, inseriti nella procedura in corso dinanzi alle giurisdizioni amministrative o ordinarie.
Il Consiglio costituzionale non interviene più, dunque, solamente subito dopo il lavoro parlamentare. Tuttavia, lontana dall' essere estranea a quest'ultimo, la QPC è in relazione molto stretta con il Parlamento.

Quest'ultimo, occorre ricordarlo, è, prima di tutto, come costituente e poi come legislatore organico, all'origine di questa nuova procedura.

Ai termini dell'articolo 23-8 dell'ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958, portante legge organica sul Consiglio Costituzionale, inoltre, l'Assemblea nazionale e il Senato, per il tramite del loro rispettivo presidente, sono, allo stesso titolo del Presidente della Repubblica e del Primo ministro, destinatari delle decisioni di rinvio di QPC, rese dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione. Possono indirizzare al Consiglio costituzionale le loro osservazioni sulla QPC, che è loro sottoposta. Sono ugualmente, ai termini dell'articolo primo del regolamento interno sulla procedura seguita davanti al Consigllio costituzionale per le QPC, destinatari di tutte le presentazioni delle parti, nel corso della procedura contraddittoria. Il Parlamento, sia ben chiaro, è ugualmente destinatario delle decisioni del Consiglio costituzionale.

Lo è a doppio titolo.
Lo è, in primo luogo, formalmente, in maniera sistematica, sul fondamento del secondo comma dell'articolo 23-11 dell'ordinanza organica precitata:”Il Consiglio costituzionale comunica ugualmente la sua decisione al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e ai presidenti dell'Assemblea nazionale”.

Puó esserlo, in seguito, nel merito, quando il Consiglio costituzionale, rispettoso delle prerogative del Parlamento che, solo, ha il potere di votare la legge, abroga una disposizione sul fondamento dell'articolo 61-1 della Costituzione o decide, sul fondamento dell'articolo 62, di riportare quest'abrogazione ad un momento successivo, di modo che il legislatore possa, nell'intervallo, rimediare all'incostituzionalità censurata. Possono, così, essere conciliate la separazione dei poteri e la sicurezza giuridica, ovvero le garanzie di uno Stato di diritto, che la procedura di QPC è venuta a rinforzare.

Come è già stato qui sottolineato, certe decisioni di non-conformità alla Costituzione sono auto-sufficienti, senza che il Parlamento le riprenda in mano.

Per esempio, la decisione n°2010-6/7QPC ha abrogato l'articolo L. 7 del Codice elettorale e, con esso, la pena automatica di divieto d'iscrizione sulle liste elettorali. Éstato ugualmente il caso della decisione n°2010-10 QPC, che ha abrogato l'articolo 90 del codice disciplinare e penale della marina mercantile, relativo ai tribunali marittimi commerciali.

Inversamente, altre decisioni di non-conformità, come la decisione n°2010-1 QPC, sulla “decristallizzazione”delle pensioni dei vecchi combattenti, la decisione n°2010—14/22 QPC sul fermo di polizia, la decisione n°2010-32 QPC sulla trattenuta alla dogana o ancora la decisione n°2010-45 QPC, sull'attribuzione dei nomi di dominio su internet, necessitano un nuovo intervento del legislatore. In seguito alla censura del Consiglio costituzionale, appartiene, infatti, in ogni caso, al Parlamento di fare alcune scelte. Per esempio, di decidere del livello di “decristallizazione”, nel rispetto del principio d'uguaglianza. Oppure di fissare nuove regole del fermo di polizia, nel rispetto delle esigenze costituzionali .

D'altra parte, come ha avuto occasione di sottolineare a molteplici riprese, nel quadro del controllo a priori, che effettua sul fondamento dell'articolo 61 della Costituzione, il Consiglio costituzionale, nel quadro della procedura a posteriori della QPC, ha ricordato che “ l'articolo 61-1 della Costituzione , non conferisce al Consiglio Costituzionale, un potere generale d'apprezzamento e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento” e questo in numerosi campi: diritto penale e procedura penale (decisioni n°2010-14/22 QPC, 2010-25 QPC e 2010-32 QPC), diritto fiscale (decisione n°2010-28 QPC), diritto civile e commerciale (decisioni n°2010-2 QPC, 2010-39 QPC e 2010-45 QPC).