Lista delle decisioni QPC pronunciate|
Lista delle decisioni DC|
Le decisioni per tipo :
QPC :Questione prioritaria di costituzionalità |
DC : Controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, leggi organiche, trattati, regolamenti delle Assemblee |
LP : Controllo di costituzionalità delle leggi del Paese di Nuova-Caledonia |
L : Declassamento dei testi legislativi al rango regolamentare |
FNR : Rigetti d'istanza |
LOM : Ripartizione delle competenze tra Stato ed alcuni enti d'oltre-mare |
AN : Elezioni all'Assemblea nazionale |
SEN : Elezioni al Senato |
PDR :Elezione presidenziale |
REF : Referendum |
ELECT : Elezioni varie : osservazioni.... |
D : Decadenza dei parlamentari |
I : Incompatibilità dei parlamentari |
Art16 : Articolo 16 della Costituzione (poteri eccezionali del Presidente della Repubblica) |
NOM : Nomina dei membri |
RAPP : Nomina degli assistenti-relatori |
ORGA : Decisione d'organizzazione del Consiglio costituzionale |
AUTR : Altre decisioni
[QPC] Questione prioritaria di costituzionalità
In virtù degli articoli 61-1 e 62 della Costituzione, il Consiglio costituzionale, adito dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione di una QPC presentata all'occasione di
un'istanza in corso dinanzi ad una giurisdizione,è competente per dire se una disposizione legislativa intacchi o meno i diritti e librtà che la Costituzione garantisce. In
caso di risposta positiva, il Consiglio costituzionale determina le condizioni e limiti nei quali gli effetti che la disposizione ha prodotto sono suscettibili di essere rimessi in
causa.
Legge ordinaria
L'articolo 61,comma 2, della Costituzione dispone che le leggi possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica,
dal Primo ministro, dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato o sessanta deputati o sessanta senatori.
Legge organica
Dagli articoli 46, comma 5 e 61, primo comma, della Costituzione, risulta che le leggi organiche non possono essere promulgate che dopo essere state esaminate dal Consiglio
costituzionale. Secondo l'articolo 17 dell'ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale, il Primo ministro deve adire il Consiglio
costituzionale a questo fine.
Trattato
L'articolo 54 della Costituzione dispone che, se il Consiglio costituzionale, adito dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal
Presidente del Senato o sessanta deputati o sessanta senatori, ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l'autorizzazione di
ratificare o approvare l'impegno internazionale in questione non puó intervenire che dopo la revisione della Costituzione.
Regolamenti delle assemblee (Assemblea nazionale, Senato, Congresso)
L'articolo 61, comma primo, della Costituzione dispone che i regolamenti dell'Assemblea nazionale e del Senato, prima della loro messa in applicazione, devono essere sottoposti al
Consiglio costituzionale, che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione. Il Consiglio statuisce su ricorso del presidente dell'assemblea interessata.
[LP] Legge del Paese
Successivamente alla revisione costituzionale del 20 luglio 1998,reintroduttiva del titolo XII nella Costituzione, contenente le disposizioni transitorie relative alla
Nuova-Caledonia, il Parlamento ha adottato una legge organica il 19 marzo 1999 che prevede al suo articolo 104 che le “leggi del Paese” possano essere deferite al Consiglio
costituzionale, prima della loro promulgazione. Queste decisioni sono repertoriate sotto le lettere”LP” (legge del Paese).
[L] Declassamento
L'articolo 37, comma 2, della Costituzione, dispone che i testi in forma legislativa intervenuti dopo l'entrata in vigore della Costituzione non possono essere modificati per decreto
che, nel caso in cui il Consiglio costituzionale, su ricorso del Primo ministro, ha dichiarato che essi abbiano un carattere regolamentare. Queste decisioni sono repertoriate sotto la
lettera “L” (legge).
[FNR] Rigetti d'istanza
Il quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione dispone che i progetti di legge non possono essere iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza dei presidenti della prima
assemblea adita constata che le regole fissate dalla legge organica siano ignorate. In caso di disaccordo tra la Conferenza dei presidenti e il Governo, il presidente dell'Assemblea
interessata o il Primo ministro puó adire il Consiglio costituzionale che statuisce in un termine di otto giorni.
L'articolo 41 della Costituzione dispone che, se appaia nel corso della procedura legislativa che una proposta o un amendamento non rientri nel dominio della legge o sia contrario ad una delega accordata in virtú dell'articolo 38, il governo puó opporre l'improponibilità. In caso di disaccordo tra il governo e il presidente dell'assemblea interessata, il Consiglio costituzionale, alla domanda dell'uno o dell'altro, statuisce in un termine di otto giorni.
Queste decisioni sono repertoriate alle lettere”FNR” (rigetti d'istanza)
[LOM] Competenze oltre-mare
Sul fondamento del 9°comma dell'articolo 74 della Costituzione, applicabile agli enti d'oltre-mare dotati d'autonomia, il Consiglio costituzionale è competente per constatare che
una legge è intervenuta nell'ambito di competenza della Polinesia francese, di Saint-Barthélemy o di Saint-Martin e per permettere cosí a queste ultime di modificarla o abrogarla.
Puó essere adito dal presidente dell'esecutivo o dell'assemblea, il Primo ministro, il Presidente dell'Assemblea nazionale o il Presidente del Senato.Statuisce in un termine di tre
mesi (art.12 della legge organica n° 2004-192 del 27 febbraio 2004 e articoli L.O.6213-5 e L.O.6313-5 del codice generale delle collettività territoriali).
[AN] Elezioni all'Assemblea nazionale
[SEN] Elezioni al Senato
L'articolo 59 della Costituzione dispone che il Consiglio costituzionale statuisca, in caso di contestazione, sulla regolarità dell'elezione dei deputati e dei senatori,
secondo le modalità precisate al capitolo VI dell'ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale e dal regolamento interno di
procedura applicabile alla materia.
A cominciare dalle leggi sul finanziamento della vita politica, il Consiglio è stato condotto a pronunciare numerose decisioni relative ad irregolarità del conto di campagna
del candidato.
Queste decisioni sono repertoriate sottoforma di un numero che comprende la data di deposito della richiesta seguita dal numero d'ordine di questa richiesta.
[PDR] Elezione presidenziale
In virtú dell'articolo 58 della Costituzione : il Consiglio costituzionale veglia alla regolarità dell'elezione del Presidente della Repubblica. Esamina le reclamazioni e
proclama i risultati dello scrutinio. In applicazione della legge n° 62-1292 del 6 novembre 1962 relativa all'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale, il
Consiglio costituzionale è condotto a pronunciarsi nei casi seguenti:
- dichiarazione d'impedimento e di vacanza;
- redazione delle liste di candidati(primo e secondo turno);
- contenzioso sulla contestazione di queste liste;
- contenzioso relativo alle operazioni elettorali del primo e del secondo turno;
- dichiarazione dei risultati al primo turno;
- proclamazione dei risultati di scrutinio;
- controllo del finanziamento delle operazioni elettorali.
[REF] Referendum
L'articolo 60 della Costituzione dispone che il Consiglio costituzionale vegli alla regolarità delle operazioni di referendum e ne proclami i risultati.
[ELECT] Elezioni varie
Decisioni relative al contenzioso delle elezioni, non costitutive di una richiesta in annullamento di un'elezione, cosí come le osservazioni del Consiglio costituzionale. La
dichiarazione del Consiglio relativa alle elezioni presidenziali del 1974 e le osservazioni elettorali del 1995 e 1997 sono state pubblicate alla Raccolta delle decisioni del
Consiglio costituzionale. In compenso, un commento relativo alle elezioni del 1988 è stato pubblicato alla RD publ.,1989,p.19 e le osservazioni del Consiglio costituzionale formulate
in seguito alle elezioni del 1993 à la rivista Poteri, n° 72,1995,p.163.
[D] Decadenza
Il Consiglio costituzionale pronuncia la decadenza di un parlamentare la cui ineleggibilità si rivela successivamente alla sua elezione (art.LO 136,c.elett.). Queste decisioni
sono repertoriate con la lettera “D” (decadenza).
[I] Incompatibilità
Il Consiglio costituzionale statuisce sulle incompatibilità parlamentari e pronuncia, se necessario, le dimissioni d'ufficio dell'eletto(art.LO 151,c.elett). Queste decisioni
sono repertoriate con la lettera”I” (incompatibilità).
[ART16] Parere sull'articolo 16
Le disposizioni del primo e terzo comma dell'articolo 16 della Costituzione prevedono che il Consiglio costituzionale sia consultato dal Presidente della Repubblica, in merito alle
misure richieste dalle circostanze che hanno giustificato la messa in atto dei poteri eccezionali organizzati dal suddettto articolo.
[NOM] Nomina di membri
Decisioni di nomina di membri del Consiglio costituzionale (art.56,comma 1) e del suo Presidente (art.56,comma 3).
[RAPP] Nomina degli assistenti-relatori e dei delegati presso il Consiglio costituzionale
Decisioni di nomina fatte dal Consiglio costituzionale : assistenti-ralatori (art.36 LO), delegati del consiglio nel quadro delle elezioni presidenziali e dei referendum (art.48 LO).
[ORGA] Decisioni che riguardano il funzionamento del Consiglio costituzionale
In particolare, deleghe di firma(art.2, D. n° 59-1293 del 13 nov.1959), modifiche dei regolamenti (art.56 LO), decisioni di nomina del segretario generale (art.1, D.n° 59-1293 del
13 nov.1959)
[AUTR] Altri testi e decisioni
Per esempio, pareri pubblici.












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